1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il Trattato sostituisce l'analogo Trattato bilaterale, che risale al 1981, per adeguarlo all'evoluzione della normativa e ai nuovi standard di analoghi accordi in tema di estradizione.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.
L'istituto dell'estradizione riceve già una disciplina generale nel codice di procedura penale e, d'altro canto, la regolamentazione del Trattato in oggetto è conforme a criteri normativi seguiti per altri accordi, conclusi in analoga materia; ne deriva che il Trattato di estradizione in esame, non discostandosi dai canoni generali, si presenta conforme all'ordinamento giuridico vigente e alla Costituzione.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il Trattato non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni o delle autonomie locali.
Trattandosi di materia rientrante a pieno titolo nella giustizia penale non si evidenziano particolari problemi riguardanti la compatibilità con la normativa regionale e locale.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo; verifica della correttezza dei riferimenti normativi; ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non vengono date nuove definizioni normative anche se alcuni concetti espressi hanno dovuto necessariamente tenere conto della diversità dei sistemi giuridici italiano e canadese. È stata espressamente regolamentata la successione tra il Trattato del 1981 e quello in esame all'articolo XXII di quest'ultimo.